VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 36 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926,  n.  13,
convertito  nella  legge  24  maggio  1926,  n.  898,  e  2  del   R.
decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, convertito nella legge 29 marzo
1928, n. 625, con i quali venne affidato al Governo del Re il mandato
di rivedere, raccogliere e coordinare in unico testo le  disposizioni
regolamentari  in  vigore  per  la  liquidazione  e  concessione  dei
supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni  per  spese  di
culto al clero, nonche' l'art. 34 della legge 27 maggio 1929, n. 848; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
giustizia e gli affari di  culto,  di  concerto  con  quello  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, firmato,
d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato  per
la  giustizia  e  per  gli  affari  di  culto,  portante  il  titolo:
«Regolamento sulla liquidazione  e  concessione  dei  supplementi  di
congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
            Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1931 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Mussolini- Rocco - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 306, foglio 90. - Mancini.